CONTRIBUTO UNIFICATO
 

 

Procedimenti con valore determinato

scaglione

Euro

di valore inferiore a  Euro 1.100,00

30,00

di valore superiore a Euro 1.100,00 e fino a Euro 5.200,00

70,00

di valore superiore a Euro  5.200,00 e fino a Euro 26.000,00

170,00

di valore superiore a Euro 26.000,00 e fino a Euro 52.000,00

340,00

di valore superiore a Euro 52.000,00 e fino a Euro 260.000,00

500,00

di valore superiore a Euro 260.000,00 e fino a Euro 520.000,00

800,00

di valore superiore a Euro 520.000,00

1.110,00

Procedimenti con valore indeterminabile

civili e amministrativi
(si considerano di valore superiore a Euro 26.000,00 e fino a Euro 52.000,00)

340,00

di competenza esclusiva del giudice di pace
(si considerano di valore superiore a Euro 5.200,00 e fino a Euro 26.000,00)

170,00

Procedimenti con valore non dichiarato nell’atto

Si considerano di valore superiore a Euro 520.000,00

1.110,00

Azione civile nel procedimento penale

Il contributo è dovuto solo in caso di richiesta e poi di condanna al pagamento di una somma di denaro.

Non è soggetto al pagamento del contributo l'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile.

esente

Il contributo e' dovuto invece nel caso di richiesta di condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danno ed in caso di accoglimento della domanda. 

Il contributo, in detta ipotesi,  viene determinato in relazione all'importo liquidato in sentenza.

vedere tab. scaglioni

 

 

 

PROCEDIMENTI SPECIALI ( Libro IV, Titolo I, Capo I,II,III e IV c.p.c.)

- Procedimenti d'ingiunzione - Capo I (artt. da 633 bis a 656 ) c.p.c.

Contributo corrispondente al valore della causa di merito, ridotto della metà.

- Procedimenti per convalida di sfratto - Capo II (artt. da 657 a 669) c.p.c.

Contributo ridotto alla metà rispetto al valore.
Il valore dei procedimenti di sfratto per morosità si determina in base all’importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell’atto di citazione per la convalida.
Il valore dei procedimenti di sfratto per finita locazione si determina in base all’ammontare del canone annuo.

- PROCEDIMENTI CAUTELARI- Capo III (artt. da 669 bis a 702 ) c.p.c.

 

- Procedimenti cautelari in generale (artt. da 669 bis a 669 quaterdecies) c.p.c.

Contributo corrispondente al valore della causa di merito, ridotto della metà.

- Sequestro (artt. da 670 a 687) c.p.c.

 

- Denuncia di nuova opera e danno temuto (artt. da 689 a 691) c.p.c.

 

- Procedimenti di istruzione preventiva (artt. da 692 a 699) c.p.c.

 

- Provvedimenti d'urgenza (artt. da 700 a 702) c.p.c.

 

- Procedimenti possessori (artt. da 703 a 705) c.p.c.

 

Secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Giustizia n° 5 del 31.7.2002 i procedimenti possessori, pur se strutturati in due fasi (l’una di cognizione sommaria e l’altra a cognizione piena), mantengono comunque una connotazione unitaria, pertanto, il contributo unificato si paga solo una volta.

- PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE E PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO

- Procedimenti di volontaria giurisdizione

€ 70,00

- Procedimenti in Camera di Consiglio - Libro IV, Titolo II (artt. da 737 a 742 bis) c.p.c.

€ 70,00

- Reclami contro i provvedimenti cautelari (Circolare Ministeriale n. 5 del 31-07-2002)

€ 70,00

- ESECUZIONE

- Procedimenti di Esecuzione Immobiliare

€ 200,00

- Procedimenti di Esecuzione Mobiliare (di importo pari o superiore a € 2.500)

€ 100,00

- Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi

€ 120,00

- Procedimenti esecutivi per consegna o rilascio

ESENTE

- Procedimenti inerenti a procedure esecutive mobiliari di importo inferiore a € 2.500

ESENTE

- Opposizione all'esecuzione

A seconda del valore della causa

- Opposizione di terzo all'esecuzione

A seconda del valore della causa

- FALLIMENTI

- Per le procedure fallimentari, dalle sentenze dichiarative di fallimento alla chiusura

€ 672,00

- Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento

Metà del contributo dovuto per il corrispondente valore della sentenza impugnata

- Procedimenti in Camera di Consiglio del Tribunale Fallimentare

€ 70,00

- Ricorso per insinuazione tardiva

E' dovuto il contributo unificato corrispondente al valore del credito per cui si procede

- Istanza tempestiva di ammissione al passivo fallimentare

Non è dovuto il contributo unificato e l'istanza va prodotta in carta semplice

- LOCAZIONI, COMODATO, ecc.

- Procedimenti in materia di locazione

€ 103,30

- Procedimenti in materia di comodato

€ 103,30

- Occupazione senza titolo

€ 103,30

- Impugnazione di delibere condominiali

€ 103,30

- OPPOSIZIONI A DECRETI INGIUNTIVI

- Opposizione a decreto ingiuntivo

Metà del contributo dovuto per il corrispondente valore della causa

- PROCEDIMENTI ESENTI

- Procedimenti cautelari attivati in corso di causa

ESENTE

Si precisa, però, che il reclamo avverso tali provvedimenti è, viceversa, soggetto al pagamento del contributo unificato previsto per i procedimenti in camera di consiglio, pari ad € 70,00 (vedi circolare n° 5 del 31.7.2002).

- Procedimenti di regolamento di competenza e giurisdizione

ESENTE

- Procedimenti di rettificazione di stato civile

ESENTE

- Procedimenti in materia di equa riparazione ex lege 89/2001

ESENTE

- Procedimenti in materia tavolare

ESENTE

- Procedimenti esecutivi e per consegna e rilascio (artt. 605 e segg. c.p.c.)

ESENTE

- Procedimenti inerenti a procedure esecutive mobiliari di valore inferiore a € 2.500

ESENTE

- PROCEDIMENTI DI CUI AL LIBRO QUARTO, TIT. II, CAPI I,II,III,IV E V c.p.c.

- Separazioni personali dei coniugi Capo I (da art. 706 a 711 cpc)

ESENTE

- Interdizione e inabilitazione Capo II  (artt. da 712 a 720 cpc)

ESENTE

- Dichiarazione di assenza e morte presunta Capo III  (artt. da 721 a 731 cpc)

ESENTE

- Disposizioni relative ai minori interdetti e inabilitati Capo IV  (artt. da 732 a 734 cpc)

ESENTE

- Rapporti patrimoniali tra coniugi Capo V  (artt. da 735 a 736 cpc)

ESENTE

- Procedimenti in Camera di Consiglio - Libro IV, Titolo II (artt. da 737 a 742 bis) c.p.c.

ESENTE

- Procedimenti in materia di lavoro e previdenza sociale

ESENTE

- Assegno di mantenimento

ESENTE

- Insinuazione tempestiva nel passivo fallimentare

ESENTE

- Provvedimenti in materia di famiglia e stato delle persone

ESENTE

- Riassunzione processi interrotti, sospesi o cancellati

ESENTE

- Iscrizione dei giornali e periodici nel registro della stampa (Vedi nota ministeriale prot. 1/13395 del 22-10-2003)

ESENTE

- Procedimenti anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento della prole, nonché quelli comunque riguardante la stessa.

ESENTE

In base alla Circolare n° 5 del 31.7.2002 deve ritenersi che l’esenzione riguardi tutti i  procedimenti “comunque” relativi alla prole intesa come persone minori di età, indipendentemente dal diverso giudice competente. Sono compresi, pertanto, anche i procedimenti di competenza del giudice tutelare.

 

 

 

 

 

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