Procedimenti con valore determinato
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scaglione
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Euro
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di
valore inferiore a Euro 1.100,00
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30,00
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di
valore superiore a Euro 1.100,00 e fino a Euro 5.200,00
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70,00
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di
valore superiore a Euro 5.200,00 e fino a Euro 26.000,00
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170,00
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di
valore superiore a Euro 26.000,00 e fino a Euro 52.000,00
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340,00
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di
valore superiore a Euro 52.000,00 e fino a Euro 260.000,00
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500,00
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di
valore superiore a Euro 260.000,00 e fino a Euro 520.000,00
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800,00
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di
valore superiore a Euro 520.000,00
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1.110,00
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Procedimenti con valore indeterminabile
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civili
e amministrativi
(si
considerano di valore superiore a Euro 26.000,00 e fino a Euro
52.000,00)
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340,00
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di
competenza esclusiva del giudice di pace
(si considerano di valore superiore a Euro 5.200,00 e fino a
Euro 26.000,00)
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170,00
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Procedimenti con valore non dichiarato nell’atto
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Si
considerano di valore superiore a Euro 520.000,00
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1.110,00
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Azione civile nel procedimento penale
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Il
contributo è dovuto solo in caso di richiesta e poi di condanna
al pagamento di una somma di denaro.
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Non
è soggetto al pagamento del contributo l'esercizio dell'azione
civile nel procedimento penale nel caso in cui sia richiesta
solo la pronuncia di condanna generica del responsabile.
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esente
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Il
contributo e' dovuto invece nel caso di richiesta di condanna
al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danno ed in
caso di accoglimento della domanda.
Il
contributo, in detta ipotesi, viene determinato in
relazione all'importo liquidato in sentenza.
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vedere tab. scaglioni
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PROCEDIMENTI SPECIALI ( Libro IV, Titolo I, Capo
I,II,III e IV c.p.c.)
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-
Procedimenti d'ingiunzione - Capo I (artt. da 633 bis a 656 )
c.p.c.
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Contributo
corrispondente al valore della causa di merito, ridotto della
metà.
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-
Procedimenti per convalida di sfratto - Capo II (artt. da 657 a
669) c.p.c.
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Contributo
ridotto alla metà rispetto al valore.
Il valore dei procedimenti di sfratto per morosità si determina
in base all’importo dei canoni non corrisposti alla data di
notifica dell’atto di citazione per la convalida.
Il valore dei procedimenti di sfratto per finita locazione si
determina in base all’ammontare del canone annuo.
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- PROCEDIMENTI CAUTELARI- Capo III (artt. da 669
bis a 702 ) c.p.c.
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-
Procedimenti cautelari in generale (artt. da 669 bis a 669
quaterdecies) c.p.c.
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Contributo
corrispondente al valore della causa di merito, ridotto della
metà.
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-
Sequestro (artt. da 670 a 687) c.p.c.
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-
Denuncia di nuova opera e danno temuto (artt. da 689 a 691)
c.p.c.
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-
Procedimenti di istruzione preventiva (artt. da 692 a 699)
c.p.c.
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-
Provvedimenti d'urgenza (artt. da 700 a 702) c.p.c.
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-
Procedimenti possessori (artt. da 703 a 705) c.p.c.
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Secondo
quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Giustizia
n° 5 del 31.7.2002 i procedimenti possessori, pur se
strutturati in due fasi (l’una di cognizione sommaria e l’altra
a cognizione piena), mantengono comunque una connotazione
unitaria, pertanto, il contributo unificato si paga solo una
volta.
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- PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE E
PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO
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-
Procedimenti di volontaria giurisdizione
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€ 70,00
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-
Procedimenti in Camera di Consiglio - Libro IV, Titolo II
(artt. da 737 a 742 bis) c.p.c.
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€ 70,00
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-
Reclami contro i provvedimenti cautelari (Circolare
Ministeriale n. 5 del 31-07-2002)
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€
70,00
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- ESECUZIONE
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-
Procedimenti di Esecuzione Immobiliare
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€ 200,00
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-
Procedimenti di Esecuzione Mobiliare (di importo pari o
superiore a € 2.500)
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€ 100,00
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-
Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi
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€ 120,00
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-
Procedimenti esecutivi per consegna o rilascio
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ESENTE
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-
Procedimenti inerenti a procedure esecutive mobiliari di
importo inferiore a € 2.500
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ESENTE
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-
Opposizione all'esecuzione
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A seconda del valore
della causa
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-
Opposizione di terzo all'esecuzione
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A seconda del valore
della causa
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- FALLIMENTI
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- Per le procedure
fallimentari, dalle sentenze dichiarative di fallimento alla
chiusura
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€
672,00
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- Opposizione
alla sentenza dichiarativa di fallimento
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Metà
del contributo dovuto per il corrispondente valore della
sentenza impugnata
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- Procedimenti
in Camera di Consiglio del Tribunale Fallimentare
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€ 70,00
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-
Ricorso per insinuazione tardiva
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E'
dovuto il contributo unificato corrispondente al valore del
credito per cui si procede
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-
Istanza tempestiva di ammissione al passivo fallimentare
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Non
è dovuto il contributo unificato e l'istanza va prodotta in
carta semplice
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- LOCAZIONI, COMODATO, ecc.
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-
Procedimenti in materia di locazione
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€ 103,30
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-
Procedimenti in materia di comodato
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€ 103,30
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-
Occupazione senza titolo
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€ 103,30
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-
Impugnazione di delibere condominiali
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€ 103,30
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- OPPOSIZIONI A DECRETI INGIUNTIVI
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-
Opposizione a decreto ingiuntivo
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Metà
del contributo dovuto per il corrispondente valore della causa
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- PROCEDIMENTI ESENTI
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-
Procedimenti cautelari attivati in corso di causa
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ESENTE
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Si
precisa, però, che il reclamo avverso tali provvedimenti è,
viceversa, soggetto al pagamento del contributo unificato
previsto per i procedimenti in camera di consiglio, pari ad €
70,00 (vedi circolare n° 5 del 31.7.2002).
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-
Procedimenti di regolamento di competenza e giurisdizione
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ESENTE
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-
Procedimenti di rettificazione di stato civile
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ESENTE
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-
Procedimenti in materia di equa riparazione ex lege 89/2001
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ESENTE
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-
Procedimenti in materia tavolare
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ESENTE
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-
Procedimenti esecutivi e per consegna e rilascio (artt. 605 e
segg. c.p.c.)
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ESENTE
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-
Procedimenti inerenti a procedure esecutive mobiliari di valore
inferiore a € 2.500
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ESENTE
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- PROCEDIMENTI DI CUI AL LIBRO QUARTO, TIT. II,
CAPI I,II,III,IV E V c.p.c.
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-
Separazioni personali dei coniugi Capo I (da art. 706 a 711
cpc)
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ESENTE
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-
Interdizione e inabilitazione Capo II (artt. da 712 a 720
cpc)
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ESENTE
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-
Dichiarazione di assenza e morte presunta Capo III
(artt. da 721 a 731 cpc)
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ESENTE
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-
Disposizioni relative ai minori interdetti e inabilitati Capo IV
(artt. da 732 a 734 cpc)
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ESENTE
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-
Rapporti patrimoniali tra coniugi Capo V (artt. da 735 a
736 cpc)
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ESENTE
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-
Procedimenti in Camera di Consiglio - Libro IV, Titolo II
(artt. da 737 a 742 bis) c.p.c.
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ESENTE
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- Procedimenti
in materia di lavoro e previdenza sociale
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ESENTE
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-
Assegno di mantenimento
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ESENTE
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-
Insinuazione tempestiva nel passivo fallimentare
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ESENTE
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-
Provvedimenti in materia di famiglia e stato delle persone
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ESENTE
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- Riassunzione
processi interrotti, sospesi o cancellati
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ESENTE
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-
Iscrizione dei giornali e periodici nel registro della
stampa (Vedi nota ministeriale prot. 1/13395 del 22-10-2003)
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ESENTE
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-
Procedimenti anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in
materia di assegni per il mantenimento della prole, nonché
quelli comunque riguardante la stessa.
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ESENTE
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In
base alla Circolare n° 5 del 31.7.2002 deve ritenersi che
l’esenzione riguardi tutti i procedimenti “comunque”
relativi alla prole intesa come persone minori di età,
indipendentemente dal diverso giudice competente. Sono
compresi, pertanto, anche i procedimenti di competenza del
giudice tutelare.
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